Registro degli Equidi PGS

ISTITUITO IL “REGISTRO DEGLI EQUIDI” P.G.S.

Art. 22 Definizione del «cavallo atleta»

1. Un cavallo e in generale un equide e’ definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo;

b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell’attivita’ sportiva;

c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.

Basta compilare il Modulo di richiesta iscrizione equidi ed inviarlo a coordinamento@oipes.org con copia:

  • Documento di identità del proprietario o del legale rappresentante dell’ASD/ Az. Agr./ altro avente la proprietà dell’animale
  • Copia documento identificativo dell’equide
  • Copia versamento di euro 10,00 a equide

Come chiarito dalla circolare dell’agenzia delle entrate n. 18 del 2018 il pensionamento cavalli o scuderizzazione non è soggetta a IVA se l’animale è iscritto all’albo o registro di appartenenza della federazione o disciplina associata o ente di promozione sportiva che recepisce le linee guida federali.

Nasce cosi il registro degli Equidi P.G.S. Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI che adotta e condivide, come dall’art. 1.6 del regolamento PGS- Settore equestre approvato con delibera del consiglio nazionale nー 7 del 15/09/2018, quanto disposto dalla Federazione Italiana Sport Equestre per la valutazione degli equidi per le attività sportive ludico ricreative.

Per informazioni

Tino Nicolosi | cell: 3939229143 | e mail: segreteriaeps@sitogea.net

Estratto Agenzia delle Entrate

Circolare 18 del 1 agosto 2018

Quote ricevute dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro per garantire la custodia delle attrezzature e dei beni ed il ricovero degli animali utilizzati nella pratica sportiva dilettantistica

Domanda

Le prestazioni relative alla custodia delle attrezzature e dei beni o al ricovero degli animali, utilizzati per la pratica dello sport dilettantistico, rese dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro ai propri soci o agli altri soggetti indicati dall’articolo 148, comma 3, del TUIR (ad es. tesserati del medesimo organismo sportivo nazionale: Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata), possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e quindi decommercializzate agli effetti dell’ARES?

Risposta

Come chiarito al paragrafo 4., la decommercializzazione ai fini IRES prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR è subordinata, fra l’altro, al requisito che l’attività sia resa in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente.

Per quanto concerne la riconducibilità o meno delle prestazioni oggetto del quesito nell’ambito delle attività svolte in diretta attuazione 67 Occorrerà verificare, ad esempio, se le citate prestazioni, per contenuto, termini e modalità di effettuazione, vadano o meno al di là di quanto necessario e funzionale per consentire all’associato/socio o al tesserato l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica.

Risulta determinante, in altri termini, sempre per la verifica del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali, escludere, in base ad un esame di tutte le circostanze concrete, che la custodia delle attrezzature e dei beni o il ricovero degli animali presso l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non si risolva in un mero espediente per ottenere tali prestazioni a condizioni più vantaggiose in ragione del regime fiscale di favore riservato a tali enti.

A tale riguardo, sempre al fine di accertare la diretta attuazione con gli scopi istituzionali delle prestazioni rese, risulta importante verificare anche che le attrezzature e i beni custoditi nonché gli animali ricoverati siano identificati come idonei alla pratica sportiva dilettantistica in base ai parametri definiti dalla Federazione Sportiva Nazionale e dalla Disciplina Sportiva Associata cui l’associazione o società sportiva dilettantistica affiliata.

Nel caso di associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro affiliate ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, l’identificazione potrà avvenire in ogni caso sulla base dei parametri stabiliti da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate qualora recepiti dagli enti di promozione affilianti. Con riferimento a tale profilo, si fa presente, in base a quanto rappresentato dal CONI, che nel caso degli sport equestri i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) mentre, nel caso di altri sport, spetta alla Federazione Sportiva affiliante fissare criteri specifici che consentano l’identificazione univoca del bene rientrante tra le attività istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro.

68 Pertanto, qualora la custodia riguardi attrezzature o beni (o il ricovero animali) che siano oggetto di univoca identificazione da parte della Federazione Sportiva (Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata) affiliante, potrà riconoscersi il vincolo della diretta attuazione di tali attività con gli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, sempre che, ovviamente, tale identificazione si accompagni all’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica e la prestazione di custodia o ricovero sia coerente, per le modalità con cui viene resa, con tali finalità.

Si tratta di un importante risultato che chiarisce definitivamente che la cosiddetta pensione dei cavalli, se correttamente gestita in base alle regole degli enti senza scopo di lucro, è attività istituzionale e quindi detassata. Questa delucidazione porrà fine a tutte quelle contestazioni che hanno ritenuto i proventi derivanti dalla pensione dei cavalli (indipendentemente dalla corretta gestione o meno della stessa nell’ambito associativo), commerciali e, come tali, assoggettabili ad IVA e ad imposizione diretta.